Una delle paure degli Italiani è quella di indebitarsi con Equitalia, e ciò è molto semplice poiché basta semplicemente non pagare un bollo dell’auto o non pagare un’imposta comunale ad esempio. Pertanto, tutti quei soggetti che si trovano a far fronte a questo tipo di problema cercano tutte le possibili soluzioni per poterne uscire o quanto meno per poter alleggerire il debito. Chi fornisce delle linee guida in merito a tale argomento è la legge n.3 del 2012, chiamata anche legge salva suicidi a causa di tutte quelle persone che trovatesi sommerse dai debiti non hanno trovato altra via d’uscita che togliersi la vita. Questa legge ha introdotto delle novità perché consente non solo di ridurre ma addirittura di cancellare i debiti contratti, mentre in passato con la precedente normativa era possibile richiedere solo una decurtazione delle passività.Vi sono diversi procedimenti consentiti dalla legge 3/2012. Uno di questi è il piano del consumatore, dove il soggetto che riscontra delle difficoltà economiche può rinegoziare i propri debiti e ciò è applicabile da quelle persone fisiche che riscontrino dei passivi per motivi non correlati all’attività imprenditoriale, ovvero i consumatori. Non è sufficiente però rientrare nella categoria di consumatori, ma bisogna anche andare a soddisfare altre condizioni quali:
– il consumatore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento, cioè non può pagare il debito poichè l’ammontare supera il suo patrimonio;
– il consumatore deve fornire la documentazione tale da poter ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale;
– il piano non deve essere stato già richiesto nei 5 anni antecedenti alla domanda e non vi deve essere stata risoluzione dello stesso.
Il piano dovrà essere poi presentato al Tribunale e qualora venisse accettato il soggetto potrà pagare parzialmente i propri debiti senza annullare completamente il suo patrimonio, evitando così di arrivare al fallimento.
Un’altra procedura utile che può essere effettuata è quella dell’accordo di ristrutturazione dei debiti che consiste nel risanamento dei debiti all’impresa in crisi permettendo il riequilibrio della situazione finanziaria. Tale accordo deve essere omologato direttamente dal Tribunale e consente però all’imprenditore di continuare a dirigere la propria impresa. Possono effettuare questo provvedimento tutti quegli imprenditori (anche non commerciali) e diversi dall’imprenditore minore, così come dettato dall’articolo 57 del DLGS 14/2019: ad esempio associazioni, startup, imprenditori cessati, imprenditori agricoli e piccoli commercianti. La condizione necessaria affinché si possa richiedere l’accordo è che l’imprenditore debba trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza, dove per crisi si intende una condizione che rende probabile l’insolvenza del debitore, mentre l’insolvenza è quello stato del debitore per cui quest’ultimo non può più far fronte ai suoi obblighi. Inoltre, nella trattativa dell’accordo i due soggetti coinvolti, ovvero debitore e creditore, dovranno comportarsi seconda buona fede e correttezza. In particolare, il debitore dovrà:
– mostrare la sua situazione in maniera trasparente così da permettere ai creditori di gestire la situazione di crisi o di insolvenza;
– fare in modo di definire rapidamente la procedura così da non pregiudicare i diritti dei creditori;
– esercire il proprio patrimonio nell’interesse del creditore.
Invece il creditore dovrà cooperare con il debitore garantendo la privacy sulla situazione economica di quest’ultimo. Qualora si cerchi di azzerare i debiti Equitalia, l’accordo di risrtutturazione dei debiti può essere stipulato secondo tre modalità differenti: accordo ordinario o standard, accordo agevolato e accordo ad efficacia estesa. Queste modalità di accordo sono valutate e scelte insieme ad un legale in relazione alla situazione debitoria del soggetto. Un’ulteriore procedura che si può effettuare è la liquidazione del patrimonio: in questo caso si ha l’apertura del provvedimento a seguito della domanda del debitore e sarà in relazione al patrimonio di esso. In alcuni casi, come la revoca, la cessazione di diritto o la risoluzione dell’accordo o del piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio può essere aperta d’ufficio. L’apertura del procedimento avviene attraverso un liquidatore nominato da un giudice e la domanda viene effettuata presso un Tribunale appartenente al luogo di residenza del debitore nel caso in cui esso sia un consumatore, mentre qualora questo sia un’impresa sottoposta a fallimento il Tribunale dove verrà eseguita la richiesta sarà del luogo della sede principale. Successivamente il liquidatore ha l’obbligo di verificare che la documentazione fornitagli sia attendibile e scriverà poi l’elenco dei beni da liquidare. Con la liquidazione del patrimonio chiaramente il debitore dovrà liquidare tutti i beni che gli appartengono, dove però non vengono considerati tutti quelli non pignorabili, ovvero quelli che sono necessari al mantenimento della famiglia del debitore (ad esempio quelli di carattere alimentare). In relazione a quanto otterrà dal processo di liquidazione, il debitore potrà effettuare l’azzeramento dei debiti con Equitalia.
Inoltre, qualora si ritenga che la domanda di pagamento non sia dovuta, il debitore può richiedere anche la cancellazione dei debiti Equitalia al giudice o all’ente creditore o anche una sospensione del pagamento della cartella. Per poter definire l’importo come non dovuto vi sono delle condizioni specifiche: ad esempio quando l’ammontare richiesto viene fuori da dei calcoli errati, quando si riferisce ad imposte già liquidate, quando vi sono degli errori di notifica oppure qualora le cartelle siano fuori tempo massimo e pertanto ricadano in prescrizione.
Tramite questi provvedimenti la legge n.3 del 2012 va quindi in aiuto a tutti quei soggetti o quelle imprese in stato di crisi, evitando che si ricada in una condizione di fallimento permettendo un azzeramento dei debiti attraverso i processi elencati precedentemente.