SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA, ecco le principali differenze rispetto alla vigilanza privata

Capita spesso di associare il servizio di controllo e portierato a quello di vigilanza privata di cui molte realtà imprenditoriali usufruiscono.

Per fare chiarezza sull’argomento ci siamo rivolti ad Adriacoop, azienda che offre a Rimini un servizio di portierato e controllo accessi.

Nel corso dell’articolo avrai modo di conoscere in che modo si è evoluta la figura del portiere/custode in funzione della variazione della normativa di riferimento.

PORTIERATO e VIGILANZA PRIVATA: focus sulla normativa

L’approvazione della legge 342/2000 ha determinato l’abolizione dell’articolo 62 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dove era possibile trovare una descrizione della figura del portiere o custode.

Prima di questo passaggio i rappresentati di questa categoria dovevano essere regolarmente iscritti in registri specifici e venivano scelti tenendo conto principalmente di quella che era stata in passato la buona condotta.

Il legislatore riteneva inoltre il portiere o il custode di una struttura una figura di supporto alla vigilanza pubblica.

Con la riforma introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 in questo settore ci sono stati diversi cambiamenti, primo tra tutti l’istituzione della somministrazione di lavoro di appalti e la conseguente nascita di realtà definite global service il cui unico dovere era includere nell’elenco dei servizi offerti quello del portierato.

Diverso il discorso delle agenzie investigative e degli istituti di vigilanza che da sempre sono obbligate a rispettare requisiti molto rigidi per poter esercitare legalmente la propria attività.

Tra questi requisiti ci sono per esempio le autorizzazioni rilasciate dalla prefettura oppure la Certificazione degli Istituti di Vigilanza prevista dal DM 115/2014.

 La differenza tra vigilanza e portierato è argomento di discussione anche a livello locale in particolare dal Vademecum Operativo – Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269.

 Secondo questa normativa i servizi di portierato fanno parte delle fattispecie escluse dalla normativa che regola espressamente quelli di vigilanza.

PORTIERATO e VIGILANZA PRIVATA: cosa cambia tra guardia giurata e portiere di condominio

Un’altra differenza importante da analizzare è quella tra la guardia particolare giurata e, ovviamente, il portiere di condominio.

Come riferimento legislativo in questo caso dobbiamo prendere la determinazione numero 9 del 2015 dell’ANAC che si sofferma sulla tipologia dei poteri spettanti a ciascuna a difesa dell’immobile.

Mentre le guardie giurate possono intervenire in modo diretto, il portiere non ha questo dovere: deve solo limitarsi a tutelare la proprietà privata.

Dunque, le guardie particolari giurate devono collaborare quando la situazione lo richiede con l’autorità di pubblica sicurezza al fine di difendere l’immobile ed i beni che ne fanno parte.

Coloro che svolgono una mansione di portierato invece devono occuparsi di svolgere tutti quei compiti riguardanti la funzionalità dell’azienda committente come, ad esempio, la registrazione dei visitatori, il controllo degli accessi, la regolazione e la gestione del flusso di macchine presenti nel parcheggio della struttura e via dicendo.

Attualmente a queste mansioni si è aggiunta quella di controllo della Certificazione Verde: ti consigli di leggere questo articolo per conoscere le principali caratteristiche del Green Pass.

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Un altro aspetto che è necessario trattare riguarda la tutela della proprietà privata da parte della figura del portiere secondo quanto stabilito dall’articolo 383 del codice di procedura penale.

La norma prevede che ogni persona è autorizzata a eseguire un arresto nel caso di fragranza di reato e di consegnare immediatamente l’arrestato e tutto quanto costituisce il corpo del reato alla polizia.

Quanto detto va nettamente in contrasto con il concetto di intervento diretto proprio della figura della guardia giurata sopra descritto.

Vale quanto previsto dall’ANAC ovvero che questa attività non può essere demandata ad una figura che svolge unicamente una mansione di portierato.

Le conseguenze della liberalizzazione sul costo orario del servizio di portierato e guardiania

Come ultimo aspetto da trattare resta il fattore tariffa oraria ed effetti della liberalizzazione dei prezzi.

In particolare, quest’ultimo aspetto ha avuto delle ripercussioni fortemente negative sulle società che investono tempo e risorse nella formazione degli operatori destinati a ricoprire il ruolo di portieri: per queste realtà la preparazione dei propri dipendenti è molto importante per poter erogare un servizio di qualità.

Come sempre il prezzo funziona un po’ da spia: trovare agenzie che offrono un servizio di portierato e controllo accessi ad un costo orario pari a 10€ suggerisce scarsa qualità e professionalità.

Spesso accade che questo tipo di realtà commettano reati di tipo fiscale, sfruttando la possibilità di ottenere rimborsi economici che non gli spettano o non versando regolarmente i contributi per i propri dipendenti.

Per evitare tutte le conseguenze spiacevoli che questo tipo di situazioni possono generare è necessario verificare il DURC ovvero il Documento Unico di Regolarità Contributiva: la presenza di questo documento attesta che la società con la quale ci stiamo rapportando effettua regolarmente i pagamenti alla Cassa Edile, all’INPS e all’INAIL.

È importante verificare inoltre la reale corrispondenza tra le ore effettivamente lavorate dai dipendenti e quelle indicate nelle rispettive buste paga.

 A livello normativo il riferimento è la l’articolo 29 della Legge Biagi secondo cui il committente imprenditore (o il datore di lavoro) ha l’obbligo in solido di corrispondere ai propri dipendenti entro i due anni al massimo i trattamenti retributivi, il tfr, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti per tutti il periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Si occupano della gestione della responsabilità del committente anche gli articoli 2 e 30 del D.lgs. 81/2008 sulla Sicurezza del Lavoro: in relazione al D. lgs. 231/01 è necessario creare una organizzazione di impresa efficiente e gestire in modo consapevole tutti i rischi legati allo svolgimento del servizio offerto in termini di prevenzione antinfortunistica e ambientale.

Il committente stesso dovrà verificare che al personale sia adeguatamente formato in tal senso e che gli vengano forniti tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.